Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 13/E/2024) ha chiarito le modalità di applicazione della nuova tassazione extra, attiva dal 2024, per chi ha ristrutturato immobili con il superbonus al 110%.
Tassazione sulle plusvalenze
La nuova tassazione sulle vendite di immobili ristrutturati con il superbonus è ora pienamente operativa. Sebbene fosse già in vigore dal 1 gennaio 2024, le recenti istruzioni dell’Agenzia delle Entrate specificano i dettagli del regime di plusvalenze introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
La tassa colpisce chi vende una seconda casa entro dieci anni dalla ristrutturazione, a meno che l’immobile non sia stato ereditato o donato. Durante questo periodo, si applicherà un prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dalla vendita, considerata come reddito diverso. Inoltre, è previsto un meccanismo di indeducibilità dei costi di ristrutturazione: totale per i primi cinque anni e al 50% per i successivi 5 anni.
Obiettivo della misura
Il Governo ha introdotto questa misura per scoraggiare gli interventi di ristrutturazione e rivendita con finalità speculative. In questi casi, molti proprietari dovranno restituire parte dei benefici ottenuti grazie al superbonus al 110%.
Lavori sulle parti comuni
La circolare chiarisce che la tassazione più penalizzante scatta anche se i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati solo sulle parti comuni di un condominio, senza coinvolgere direttamente i singoli appartamenti. Inoltre, i 10 anni si calcolano a partire dalla fine dei lavori.
Indeducibilità dei costi
Per quanto riguarda l’indeducibilità dei costi, la circolare specifica che essa riguarda solo i costi agevolati con il superbonus al 110%. Sono quindi escluse le versioni ridotte del superbonus, come quelle al 90% o al 70%. Inoltre, l’indeducibilità non riguarda chi ha utilizzato il superbonus in dichiarazione, ma solo coloro che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.